LA "PATENTE SPECIALE"

L'attributo di "patente speciale" attesta l'idoneità alla guida di chi, affetto da minorazione, può condurre un'autovettura modificata in modo tale che la relativa funzione perduta possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi di protesi,  di ortesi o di adattamenti particolari ai veicoli da condurre. Il conferimento dell'idoneità è prerogativa della Commissione Medica Locale.

Durante la visita il disabile può produrre documentazione clinica e farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Se durante la visità sorge il dubbio circa l'idoneità del soggetto, si procederà eventualmente ad una prova pratica di guida.

Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale ha validità di 180 giorni.

Sul certificato di idoneità vengono specificati quali dispositivi il disabile deve applicare sulla propria vettura ed i codici che saranno successivamente annotati dalla motorizzazione sul foglio rosa ed infine sulla patente.

L'esame e/o l’esperimento di guida deve essere sostenuto con veicolo adattato in base alla minorazione del candidato, preventivamente sottoposto a visita e prova di collaudo presso l’ufficio della Motorizzazione Civile competente per sede dell’officina che ha curato l'allestimento del mezzo e gli eventuali adattamenti devono essere stati annotati sulla carta di circolazione.

L’esperimento di guida consiste in una prova di guida mirata alla valutazione dell'abilità del candidato, ad utilizzare gli adattamenti e/o le protesi - ortesi e all’inserimento nella circolazione stradale secondo quanto prescrive il Codice della strada.

La patente speciale verrà rilasciata al termine della prova di guida e riporterà gli adattamenti definitivi con cui il disabile dovrà guidare.

La validità della patente speciale è, di norma, 5 anni.

E' opportuno prenotarsi con sufficiente anticipo presso la Commissione Medica locale prima della scadenza della patente; tuttavia i titolari di patente speciale  possono richiedere, in carta legale alla motorizzazione, un permesso di circolazione se, per motivi organizzativi propri, la CML non è in grado di sottoporre il soggetto a visita medica prima della scadenza della patente. 

 

REQUISITI per le PATENTI SPECIALI

 

CATEGORIA

VISTA

UDITO

ARTI

TEMPI DI REAZIONE

AS

se monocolo o con visus inferiore a 1/10, 8/10 nell'altro occhio raggiungibili con qualsiasi correzione di lenti, anche solo a contatto

inferiore a 2 metri anche con protesi (obbligo di specchi su ambedue i lati)

con adeguata protesi e/o adattamento del motociclo

NON RICHESTI

BS

se con almeno 1/10 in un occhio, 8/10 complessivi, raggiungibili con qualsiasi correzione di lenti (anche solo a contatto) con differenza non sup. a 3 diottrie se sferiche

inferiore a 2 metri anche con protesi (obbligo di specchi su ambedue i lati

con adeguata protesi e/o adattamento del veicolo

NON RICHIESTI

CS

14/10 complessivi con 5/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibili con qualsiasi correzione di lenti (anche a contatto) con differenza non superiore a 3 diottrie e visus naturale di almeno 1/10

4 metri e 2 metri per l'orecchio che sente di meno anche con protesi(obbligo di specchi su ambedue i lati)

on adeguata protesi-ortesi e/o adattamento del veicolo

a stimoli semplici, luminosi ed acustici, entro quarto decile della scala decilica

DS

14/10 complessivi con 5/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibili con qualsiasi correzione di lenti (anche a contatto) con differenza non superiore a 3 diottrie e visus naturale di almeno 1/10

4 metri e 2 metri per l'orecchio che sente di meno anche con protesi ( obbligo di specchi su ambedue i lati)

con adeguata protesi-ortesi e/o adattamento del veicolo

a stimoli semplici, luminosi ed acustici, entro quarto decile della scala decilica

 

 

 

MODALITÀ   PRENOTAZIONE

 

presso la sede di via Farinelli n° 25  - Torino

dalle ore 8.30 alle ore 11.30

nei giorni feriali dal lunedì al venerdi

 

 

Al momento della prenotazione sarà distribuita la modulistica che può essere anche scaricata direttamente dal sito.

 

 

 

 

Informazioni telefoniche:

011-5664048 / 49

dalle ore 14.00 alle ore 16.00

nei giorni feriali dal lunedì al venerdì

 

 

Commissione Medica Locale Patenti - Altre sedi:

 

presso A.S.L. TO 4

sede decentrata della Commissione Medica Locale dell’A.S.L. TO1

Via Cotonificio 61, Strambino (TO)

informazioni telefoniche:  0125.414600 

dalle ore 10.00 alle ore 11.30

 

presso A.S.L. TO3

Via Martiri XXX Aprile n. 30 – Collegno (TO)
informazioni telefoniche: 011.4017034

dal lunedì al giovedì

dalle ore 9.00 alle ore 12.00

 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA

L'art. 119 del codice della strada,al comma 4, prevede che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici del candidato o conducente venga effettuato da commissioni mediche locali, costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

  1. dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio d’idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
  2. dei soggetti monocoli, anatomici, funzionali e assimilati;
  3. dei soggetti ipoacusici quando il deficit uditivo non sia adeguatamente corretto da idonee protesi acustiche;
  4. di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
  5. di coloro che abbiano superato i sessanta anni per poter guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone;
  6. di coloro per i quali è fatta richiesta dal Prefetto o dall'ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
  7. di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
  8. dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia e ai fini dell'espressione del giudizio finale.